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Questione ambientale a Cava Gisana: nonostante le concessioni edilizie…

Posted in Biogas Zimmardo,Itis - Biomassa,Kartodromo by admin on 20 Agosto 2016

Con recente sentenza della Cassazione penale ( Sez. III, n.28344/2016 ) si è chiusa definitivamente la vicenda relativa all’esecuzione di due impianti, all’epoca in corso di esecuzione, entrambi regolarmente autorizzati nel 2004 dal Comune di Modica, in zone di particolare pregio del territorio di Modica e segnatamente un impianto per il trattamento della bio – massa, sito nella contrada Gisana ed un impianto per la costruzione di un Kartodromo, sito nella vicina contrada Zimmardo.

Contro tali impianti ed i relativi provvedimenti autorizzatori del Comune di Modica, all’epoca insorsero numerosi residenti delle zone interessate, con esposti e denuncie, ottenendone il sequestro ed il rinvio a giudizio dei proprietari degli stessi dei Direttori dei lavori e di alcuni funzionari del Comune di Modica.

Con sentenza depositata il 24 febbraio 2009, i proprietari degli impianti, e i tecnici  direttori dei lavori furono condannati per le violazioni edilizie loro contestate così come venne condannato per abuso di ufficio un funzionario del Comune di Modica.

A seguito dell’appello degli imputati, la Corte di Appello di Catania, con sentenza del 29/giugno/2012, applicò la prescrizione agli imputati, atteso il tempo trascorso, confermando nel resto l’impugnata sentenza del Tribunale di Modica, in particolare , confermando le statuizioni civilistiche della sentenza di primo grado.

Avverso tale sentenza della Corte di Appello di Catania, i titolari dell’impianto di biomassa hanno proposto ricorso per cassazione, che è stato rigettato con la suindicata sentenza della S.C., che ha confermato le precedenti sentenze del Tribunale di Modica e della Corte di Appello di Catania.

Il dato che mi preme sottolineare è che la Corte di Cassazione,  aderendo all’impostazione del Tribunale di Modica, ha confermato la responsabilità del committente, del proprietario e del Direttore dei lavori, nonostante il rilascio della concessione edilizia, sottolineando che lo stesso non basta a ritenere legittima un’opera edilizia, poiché il Giudice è tenuto a verificare la legittimità del titolo concessorio rilasciato. Da ciò consegue che , ove tale titolo sia illegittimo perchè rilasciato in violazione delle norme edilizie, il reato sussiste, anche, a prescindere dalla collusione tra pubblico amministratore e privato destinatario. . . continua su Laspia.it

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